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secondo il
video linkato su youtube. E’ uno del tanti aspetti dell’impostazione privatistico-processuale di una delle principali funzioni pubbliche, che mette in secondo piano il ruolo degli uffici tributari nella determinazione dei presupposti economici d’imposta. La stima di questi ultimi è fondamentale per integrare la determinazione documentale da parte degli uffici contabili di organizzazioni pubbliche e private. Quest'’intervento valutativo degli uffici tributari, su artigianato e piccole organizzazioni, è invece drammaticamente inferiore a quello necessario. La massima parte degli accertamenti riguardano infatti questioni di giuridico interpretative sul regime del dichiarato, anziché la stima di ciò che non è stato dichiarato. Quest’ultima, quando viene effettuata, sempre nel solco della suddetta concezione privatistico-processuale, è determinata per eccesso, in modo da esorcizzare accuse di corruzione o connivenza, facendo poi “decidere il giudice”. Se si scorrono le sentenze della cassazione tributaria, rispetto alla massa di evasione fiscale italiana, quelle riguardanti evasione in senso materiale sono una sparuta minoranza. Sul gigantesco arretrato, insomma, le contestazioni di vera evasione fiscale pesano pochissimo rispetto alle questioni giuridico interpretative, procedurali, di riscossione. E’ una gigantesca inefficienza collettiva, derivante da un intreccio di convenienze individuali, a partire da quella della massa dei contribuenti a minimizzare il rischio di controllo tributario, a quella degli uffici di giustificare il proprio ruolo, esponendosi a meno critiche possibili, alla miope convenienza degli avvocati a spostare sul piano giurisdizionale ogni controversia, a quella dei giudici di merito ad avere un qualche ruolo, a quella di tutti a scaricare le decisioni su qualcun altro. Attraverso il giudice, infatti, la decisione viene riportata alla legge e tutti possono dichiararsi senza responsabilità: il giudice può dire di aver solo applicato la legge, la politica può schermirsi dicendo di non poter scendere nello specifico, l’amministrazione di aver fatto la propria parte, in un grande “tutto a posto e niente in ordine”. E' la quintessenza della degenerazione burocratica italiana, cui l’accademia del diritto tributario, nel suo piccolo, ha dato un enorme contributo in negativo.
La manifestazione d'interesse alla lite e la trattazione preferenziale Anche se, a regime, è più importante interrogarsi sul ruolo del giudice nella funzione tributaria, la gestione della massa di arretrato giacente presso la corte di cassazione è un problema pragmaticamente avvertito come urgente. Del resto a forza di guardare con priorità alle urgenze, trascurando le cose importanti, si rendono sempre più gravi le urgenze, come appunto l’arretrato di cui stiamo discutendo. Spesso urgenza e importanza si intrecciano, e astratte questioni di principio, come i luoghi comuni giustizialisti sui condoni tributari, sono utilizzate contro provvedimenti straordinari come le “paci fiscali”, che hanno portato a un forte smaltimento dell’arretrato; una giustizia che arriva dopo sei anni dalla presentazione del ricorso non è infatti giustizia, specie quando -come detto sopra- ha di solito poco a che spartire con l’evasione in senso materiale, considerata socialmente più insidiosa. Tuttavia i dati della pace fiscale del 2017-2019 indicano l’insufficienza di questi provvedimenti rispetto alla massa dell’arretrato e spingono ad un’ipotesi di lavoro ulteriore. E infatti verosimile che, nei sei anni tra ricorso e deposito della sentenza, si crei un limbo in buona parte fuori controllo. Uno dei motivi è nella discontinuità del ricorso in cassazione rispetto ai professionisti che hanno gestito le precedenti fasi, spesso dottori commercialisti, che coinvolgono un cassazionista senza contatti coi clienti. Questi magari dopo interrompono l’attività, magari per fallimento, oppure cambiano commercialista, oppure ancora l’interesse alla causa viene meno perchè la questione sull’imposta viene definita in altro modo (si pensi ad esempio a tutte le cause riguardanti condebitori solidali non riunite). Questo blocca spesso i rapporti tra clienti, consulenti ordinari e avvocati cassazionisti, che hanno difficoltà dopo sei anni, quando ricevono l’avviso di udienza, a rintracciare i loro contatti coi clienti, e a ricostruire cos’è accaduto nel frattempo. C’è un’altra particolarità rispetto alla massa delle ordinarie cause civili, cioè la mancanza di interlocuzione tra le parti, una delle quali non è neppure l’ufficio con cui il contribuente ha rapporti, ma l’ufficio legale della direzione regionale delle entrate , che poi ha rapporto con l’avvocatura dello stato. Insomma ci sono tre filtri tra il contribuente e la cassazione, oltre l’avvocato. E’ normale che la pratica si vaporizzi, che si crei una terra di nessuno, in cui tutti perdono il controllo della pratica. Anche qui tutto è a posto, nelle posizioni individuali, e niente in ordine, come dicevamo sopra in generale per la via giurisdizionale al diritto tributario. Il rischio, dal punto di vista della cassazione, è un vero e proprio spreco di attività giurisdizionale, per leggere carte e redigere sentenze che non interessano più a nessuno. Per evitare questi effetti non serve scomodare l’istituto della perenzione del processo amministrativo, che potrebbe -nel contesto sopra descritto- provocare fortuite decadenze per semplice scoordinamento tra difensori e parti. Una proposta meno invasiva sarebbe quella di dare la precedenza, in ordine di trattazione, alle vecchie cause per cui fosse stata presentata una comunicazione di persistente interesse. Le altre aspettano, ma non decadono.