La dottrina tributaria, ed anche la pubblica opinione, convengono nell ritenere che l'attuale sistema della Giustizia Tributaria sia del tutto inadeguato sotto i diversi profili dell'autonomia, dell'indipendenza, dello stato giuridico e retributivo dei magistrati e del personale di segreteria. La Giurisdizione Tributaria non ha dato buona prova sul campo perché costituita da soli giudici onorari (privi di adeguato stato giuridico e retribuiti con compensi di entità bagattellare, addirittura inferiori ai compensi dei Giudici di Pace). E' quindi ormai diffusa e condivisa l'opinione che sia necessario passare da una magistratura onoraria ad una magistratura togata come lasciano intendere sia gli interventi precedentemente comparsi su questo sito nonchè la recente proposta di legge delega Ermini ed altri, 8 aprile 2016, n. 3734. Sorvolo sulle criticità di tale proposta, nonchè sui "pro" e i "contro" dellle varie alternative prospettabili (- creare una magistratura tributaria togata che verrebbe a rappresentare una vera e propria quarta giurisdizione;- devolvere la giurisdizione tributaria al giudice ordinario;- devolvere la giurisdizione tributaria al giudice contabile;- devolvere la giurisdizione tributaria al giudice amministrativo), che ho esaminato in uno scritto più ampio rispetto alle dimensioni di un post. indico piuttosto la mia preferenza per la quarta soluzione, cioè la devoluzione della giurisdizione tributaria al giudice amministrativo, indicando una serie di filtri che rendano tollerabile il relativo carico di lavoro rispetto a quello attuale delle commissioni tributarie. Indico prima i profili positivi già immanenti nella forza delle cose, come la riconducibilità del rapporto tributario ai rapporti pubblicistici, da sempre devoluti alla Giustizia Amministrativa, la modernità del  Codice del processo amministrativo, elaborato nel 2010 e compatibile con decreto sul contenzioso tributario, la riduzione dell'arretrato presso i TAR ed il Consiglio di Stato, azzerato presso alcuni TAR, l'articolazione ben ripartita tra sedi principali e sedi staccate (presso la maggior parte delle Regioni), per cui ciò consentirebbe un'articolazione territoriale adeguata alle esigenze dei rapporti tributari, la pratica della  giurisdizione amministrativa in materia di atti tributari generali, che introduce alla materia tributaria; inoltre nel concorso di accesso tra le tre fondamentali prove scritte ne è prevista una specificamente riservata al diritto tributario: non è quindi necessario predisporre un nuovo concorso o modificarne la struttura. Inoltre la cognizione del giudice amministrativo sui rapporti tributari è stata ampliata nel 2012, sino a ricomprendere tra le materie assoggettate alla sua giurisdizione esclusiva tutte le controversie in tema di aiuti di Stato, a prescindere dalle forme (anche tributarie) e dalle modalità di frizione (anche tributarie). 

Su queste premesse generali, già esistenti a regime, dovrebbero inserirsi gli interventi diretti a ridurre il numero delle controversie, cui si connettono timori da parte dei giudici amministrativi per i rischi di un eccessivo carico di lavoro, come pure le riserve da parte di talune categorie professionali (commercialisti) estranee al sistema della giustizia amministrativa. Occorrono quindi "filtri" per depurare qualitativamente e quantitativamente le controversie, facendo leva anche sulle strutture esistenti delle commissioni tributarie. 

In tale ottica faccio alcune ipotesi di lavoro, come la conservazione delle Commissioni Tributarie Provinciali, nella loro attuale composizione, facendo in esse confluire i magistrati e il personale di segreteria delle Commissioni regionali, in modo da avere un unico grado per gestire tutte le controversie tributarie già oggi ad esse devolute, con lo stesso rito del D. Lgs. n. 546/1992; l'aumento di risorse di personale consentirebbe di avere un processo più articolato, al costo degli attuali due processi sbrigativi. Per aumentare le risorse potrebbe esserci una  piena e totale devoluzione del contributo giudiziario relativo alle controversie tributarie ad integrazione dei compensi dei magistrati tributari e del personale di segreteria. 
-l'attribuzione alle Commissioni Tributarie Provinciali di tutte le procedure deflattive successive all'emanazione di un atto di accertamento, superando il rudimentale schema del ricorso in opposizione. Andrebbe cioè in buona misura sostituita  la Commissione Tributaria all'Ufficio delle Entrate (o a qualsivoglia altro ente impositore) nella gestione della procedura deflattiva, ed in primo luogo nella gestione dei contraddittori, delle trattative e delle verbalizzazioni (sarebbe evidente il salto di qualità in termini di trasparenza, imparzialità ed efficienza- basti pensare alle vischiose attuali procedure che oggi si svolgono presso gli Uffici, con totale emarginazione del giudice.....);

Il numero dei ricorsi dovrebbe essere ridotto anche accorpando le controversie simili, riprendendo i principi della class action. Le commissioni tributarie provinciali, benchè indipendenti svolgerebbero una funzione di filtro, lasciando al Tar e al consiglio di stato (?) una giurisdizione di "annullamento rinvio", simile a quella attuale della corte di cassazione. Ne discenderebbe la conservazione del patrocinio dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali a favore di tutte le categorie professionali cui è attualmente riconosciuto e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (rectius delle Commissioni Tributarie); la conservazione del D. Lgs n. 546/1997 nel testo attuale, salvo quanto segue: per l'appello, la sostituzione del TAR alla Commissione Tributaria Regionale; per la terza fase di tutela la sostituzione del Consiglio di Stato alla Corte di Cassazione; resterebbe la residua praticabilità del ricorso per Cassazione solo per motivi di giurisdizione ex art. 110 cod. proc. amm.vo.

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