Le diffuse obiezioni ai limiti al contante  oltre i quali bloccare l’acquisto non sono prive di una loro ragion d’essere; capisco l’affermazione secondo cui impedire, oltre una certa soglia, acquisti di beni o servizi in contanti finisce per limitare la libertà individuale, inclusa quella di non possedere un conto corrente, carte di credito o di pagamento, anche per non incorrere in rischi di bail-in bancario, per non sostenere oneri per commissioni, e così via.

In effetti, fino a che il contante potrà essere usato come mezzo di pagamento, impedirne l’utilizzo (sia pure oltre una certa soglia) è una contraddizione in termini. D’altra parte, è anche vero che la soglia-limite può bloccare l’effettuazione di transazioni “punendo” così indirettamente proprio l’incolpevole venditore, magari troppo “organizzato” per poter chiudere un occhio e accettare una transazione in nero. E il mancato acquisto potrebbe tradursi in un “dirottamento” dell’operazione - impossibile a causa del superamento del limite - su strutture di vendita estere.

Come pure è vero, e lo avevo già rilevato nel precedente post sul tema, che la soglia-limite può paradossalmente provocare effetti criminogeni, inducendo il venditore ad accettare una transazione “vietata” oltre soglia non registrandola. Alla prima evasione (quella, presumibile in ipotesi, del cliente che paga col contante) se ne aggiungerebbe così una seconda (quella del venditore indotto ad operare “in nero” pur di non perdere il cliente).

L’esigenza di monitorare e “tracciare” in qualche modo transazioni in contante sopra una certa soglia potrebbe tuttavia essere soddisfatta anche in un altro modo, cioè non più impedendo in toto la transazione, bensì imponendo al venditore di acquisire l’identità dell’acquirente, e di trasmettere il relativo dato al fisco. Il venditore dovrebbe cioè identificare il “portatore dei contanti”, ad esempio fotocopiandone il documento di identità o il codice fiscale, e trasmettere la relativa informazione all’anagrafe tributaria insieme all’importo dell’acquisto effettuato. Non credo che questa operazione di identificazione intralcerebbe in modo significativo l’attività delle strutture di vendita, se consideriamo che la procedura si applicherebbe soltanto ad acquisti sopra una certa soglia (che potrebbe forse anche essere abbassata rispetto agli attuali 1000 euro) effettuati in contante; non si tratterebbe poi di operazione molto diversa da quella che già i commercianti compiono per acquisti – almeno  quelli di un certo importo – effettuati con carta di credito, onde appurare la corrispondenza tra il possessore della carta e il suo titolare, e così impedire di incorrere in contestazioni da parte del vero titolare a cui la carta sia stata putacaso sottratta, rubata, etc.

In questo modo, chi preferisce non tenere i propri soldi su un conto bancario o non usare carte elettroniche di pagamento potrebbe continuare a farlo, acquistando liberamente in contanti beni o servizi per qualsivoglia importo. E chi vuole vendere non sarebbe costretto a perdere il cliente o ad “accettare” di incassare in nero. Dunque i consumi non sarebbero penalizzati.

Al tempo stesso l’acquisto verrebbe “tracciato” finendo nelle banche dati utilizzabili dall’Autorità fiscale per un controllo di congruità tra i redditi dichiarati e l’ammontare annuale di acquisti in contanti. Per rispettare la privacy dell'acquirente, l’informazione trasmessa all’amministrazione potrebbe limitarsi al suo codice fiscale o al nominativo, e all’importo speso, senza informazioni aggiuntive quanto alla tipologia dei beni o servizi acquistati.

Si tratterebbe, insomma, di superare l’attuale logica del “divieto”, a favore di una meno limitante prospettiva di monitoraggio e tracciatura delle transazioni, cui del resto già sono assoggettati tutti gli acquisti effettuati utilizzando i canali bancari di pagamento, attraverso flussi già oggi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. 

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