Tra gli emendamenti della legge di stabilità 2017 oggi in approvazione alla Camera spunta l’ennesima follia fiscale, ovvero un nuovo regime di eccezione (destinato a confluire nell’art. 24-bis del Tuir) alla già martoriata Irpef: secondo tale norma, i soggetti non residenti che trasferiranno la residenza fiscale in Italia potranno per un lungo periodo (15 anni) accedere, facendone richiesta all’Agenzia delle Entrate, a una tassazione forfettaria per i redditi da essi prodotti all’estero, nella misura fissa di 100 mila euro annui, indipendentemente dall’ammontare dei redditi posseduto, che non dovrà nemmeno essere soggetto a “monitoraggio”. 

La norma fa riferimento a una “imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”, ma si tratta di una misura tendenzialmente priva di precedenti, dato che la “imposta sostitutiva”, stabilita in misura fissa, non ha alcun legame col reddito posseduto. In effetti, se le imposte sostitutive ad oggi conosciute prevedono soltanto l’applicazione di aliquote proporzionali, in luogo delle aliquote progressive Irpef, secondo le logiche delle “cedolari secche” (si pensi ai proventi del risparmio, alla cedolare secca sulle locazioni, e così via) ma senza significative alterazioni dei criteri di determinazione del reddito, nel caso in questione si perde ogni riferimento alla determinazione della ricchezza da tassare, giacché la lump sum richiesta (100 mila euro) si applicherà su qualsivoglia ammontare di reddito prodotto all’estero. I 100 mila euro non sono dunque più un’imposta sul reddito, sostitutiva rispetto a quella ordinariamente applicabile, ma un tributo sui generis, una sorta di imposta capitaria speciale (è invece del tutto erroneo considerare questa misura come una ipotesi di flat tax, che fa riferimento a un’imposta ad aliquota proporzionale rispetto al reddito, non a un’imposta fissa in valore assoluto).

Se a questo si aggiunge il trattamento diseguale di redditi di uguale ammontare e fonte produttiva che la norma finisce per introdurre (rispetto a soggetti già residenti in Italia e che possiedono redditi di fonte estera), mi pare vi siano tutti gli estremi per ipotizzare sin d’ora una violazione del principio di uguaglianza tributaria, con interessamento degli artt. 3 e 53 Costituzione.

Sempre in prima battuta, una misura del genere andrebbe vagliata anche nei suoi rapporti con gli altri Stati e in particolare con quelli europei, onde verificare se la stessa non rischi di essere annoverata tra le ipotesi di harmful tax competition (concorrenza fiscale dannosa), e/o come aiuto di Stato selettivo per i soggetti esercenti imprese (l’impatriato potrebbe infatti svolgere attività di impresa all’estero attraverso stabili organizzazioni ivi ubicate).

Mi si obietterà che i fini giustificano i mezzi, e che grazie a questa norma l’erario italiano potrebbe contare su un nuovo gettito che altrimenti mai avrebbe preso la via del nostro Paese.

Sul piano dell’effettività, però, non si comprende quale reale portata applicativa possa avere una norma del genere. Il trattamento di favore per i soggetti “impatriati” – nell’ipotesi in cui i redditi di fonte estera siano di ammontare tale da rendere minima, e comunque inferiore a quella delle ordinarie aliquote Irpef, l’incidenza della cifra fissa di 100 mila euro – non elimina infatti certo la tassazione nello Stato della fonte, cioè dello Stato in cui il soggetto “impatriato” continuerà (o inizierà) a produrre i propri redditi. Che vantaggio avrebbe dunque uno straniero a venire in Italia, dato che sarà comunque assoggettato al prelievo nello Stato di produzione del reddito? Forse vi sarà convenienza a farlo soltanto laddove lo Stato di produzione del reddito, che da “Stato di residenza” si trasformerà in “Stato della fonte”, dovesse applicare un regime più favorevole sui redditi “in uscita” nei confronti di un soggetto che, dalla sua prospettiva, diventerebbe un non-residente (ad esempio una più mite ritenuta a titolo d’imposta). E saranno ancora applicabili i trattati contro la doppia imposizione, a fronte di uno Stato (quello italiano) che di fatto non tassa più i redditi ma introduce un’imposta che al di là del nomen iuris utilizzato non è più un’imposta sul reddito?

Mi chiedo invece se chi ha ipotizzato una norma del genere abbia considerato il grave rischio di elusione che la stessa finisce per inoculare nel sistema: vi sarà infatti tutta la convenienza, per imprese e persone fisiche italiane in possesso di patrimoni e redditi di fonte estera, a “canalizzare” tali redditi attraverso persone “impatriate”, in modo del tutto esentasse dopo aver pagato il ticket dei 100 mila euro. Non serve certo molta fantasia per immaginare, ad esempio, una nuova stagione di dividend washing, con cessioni a termine o costituzione di diritti di usufrutto su partecipazioni di società estere, seguite dall’incasso dei dividendi esentasse da parte dell’ “impatriato”, e retrocessione delle somme al cedente o nudo proprietario residente. Ma lo stesso schema potrebbe essere adottato anche per altre tipologie di reddito di fonte estera, ad esempio per quelli immobiliari.

Et voilà: nelle mani degli apprendisti stregoni la fiaba si trasforma in un horror.

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