Apprendiamo dal decreto legge n. 193/2016 approvato in questi giorni che “A decorrere dal 1°luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione”.

Equitalia, che è una società per azioni, viene quindi “sciolta” (quasi nell’acido), senza che sussista una delle cause di scioglimento ex art. 2484 c.c., per volontà del legislatore (per inciso, perché con un decreto-legge, dato che l’abolizione è rimandata a luglio 2017? Dove sono i requisiti di straordinaria necessità e urgenza?). Per carità, il legislatore è onnipotente e può decidere di far cessare d’autorità un ente istituito secondo le regole dell’autonomia privata, per quanto a partecipazione pubblica, ma a Equitalia è stato riservato un trattamento da "distruzione delle effigie", neanche fosse un ente dedito ad attività criminali (ma forse qualcuno lo reputa tale).

La modalità prescelta resta tuttavia discutibile: visto che l’attività di riscossione dei tributi non verrà demandata all’Agenzia delle Entrate ma sarà anche in futuro svolta da un apposito ente strumentale, ci si sarebbe aspettati una trasformazione eterogenea di Equitalia in ente pubblico (se non una sua “fusione” con l’Agenzia delle Entrate), secondo uno schema su cui esistono diversi precedenti ed è ammessa dalla giurisprudenza. Si è invece scelta la strada dello scioglimento senza liquidazione di Equitalia, con estinzione dell’ente e sua cancellazione dal registro imprese, per una presumibile esigenza di marketing politico (si potrà dire che “Equitalia è stata abolita”, cancellata dalla faccia della terra). Peccato che l’attività di riscossione debba continuare a essere espletata, compito che il decreto legge assegna a un ente strumentale di futura istituzione, che “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia”.

E già qui ci sono maggiori perplessità: il subentro è infatti istituto applicabile alla trasformazione, alla fusione o ad altri fenomeni implicanti una successione a titolo universale, tra i quali non si vede come possa essere ricompresa l'ipotesi del subingresso da parte di un ente che non è socio di Equitalia e ad oggi nemmeno esiste. Per trasferire tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia, occorrerebbe – visto che non ci sarà una trasformazione del medesimo – un previo atto di cessione dell’azienda di riscossione (beni materiali, personale, crediti, debiti etc.) oggi gestita da Equitalia Spa. Se le categorie giuridiche hanno ancora un senso (ma inizio a dubitarne), il “subentro” di cui parla il decreto-legge è richiamato a sproposito, e non so come potrà avvenire. Va bene che il legislatore “facit de albo nigrum”, ma con l’estinzione e la cancellazione di Equitalia i suoi rapporti si estingueranno ipso facto, salva la possibilità di considerarli trasferiti ai soci, ma non certo a un ente estraneo non ancora nato. Inoltre, non è chiaro perché, una volta optato per la creazione di una nuova Agenzia fiscale (si chiamerà “Agenzia delle Entrate-Riscossione”), che sarà posta sotto l’indirizzo e la vigilanza del Mef, si è deciso di attribuirle la qualifica di “ente pubblico economico”, cioè esercente un’impresa pubblica, anziché di “ente pubblico non economico”, com’è l’Agenzia delle Entrate. Verosimilmente la risposta risiede nell’intenzione di mantenere l’attuale regime privatistico nei contratti con i dipendenti oggi in forza a Equitalia, ma certo si fatica a intravedere la razionalità di una tale qualificazione, che stride con quelle attribuite alle attuali Agenzie fiscali.

Che il nuovo ente della riscossione nasca nel segno dell’ambiguità, di una non risolta dicotomia pubblico-privato, risulta poi anche da un’altra circostanza. Se infatti la nuova Agenzia della Riscossione dovrà attenersi ai principi pubblicistici “di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell’attività ed efficacia dell’azione” - oltre a essere come detto posto direttamente sotto gli indirizzi e la vigilanza del Ministero dell’Economia – l’Agenzia stessa sarà per il resto “sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private”. Insomma, la nuova Agenzia della Riscossione, ente pubblico, sarà sottoposta alle regole civilistiche applicabili ai privati. Nascerà un animale ibrido, un Giano bifronte, un po’ pubblico e un po’ privato, ma almeno ci sarà la soddisfazione di poter dire “Cucù, Equitalia non c’è più!”

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