Abuso del diritto ed “elusione” delle regole procedimentali

di Dario Stevanato

 

Avevamo pronosticato che la giurisprudenza sull’abuso del diritto avrebbe offerto il destro agli uffici per applicare il relativo potere accertativo senza corredarlo delle garanzie procedimentali contenute nell’art. 37-bis (iscrizione a ruolo dopo il primo grado, richiesta di chiarimenti a pena di nullità, motivazione “rafforzata”, etc.). E’ quanto si sta puntualmente verificando, con accertamenti di stampo elusivo in materie diverse da quella reddituale (ad esempio, nel settore Iva), non precedute dalla richiesta di chiarimenti, comportanti immediata iscrizione a ruolo etc.

 

All’eccezione di violazione della garanzie procedimentali, gli uffici oppongono appunto di non essere tenuti a rispettarle, avendo applicato non già l’art. 37-bis, ma il principio del divieto di abuso del diritto.

 

Siamo di fronte all’ennesimo paradosso: le garanzie volute dal legislatore, come contrappeso del penetrante potere attribuito dall’amministrazione, verrebbero meno proprio in quelle aree impositive in cui lo stesso legislatore non aveva voluto attribuire il relativo potere. Mi risulta addirittura da attendibili fonti interne all’amministrazione che alcuni uffici, pur potendo applicare il 37-bis, preferiscano invocare il divieto di abuso del diritto per “eludere” le garanzie procedimentali previste a tutela del contribuente.

 

Mi chiedo se, trattandosi di norme procedimentali, non si possa invocare la loro applicazione analogica anche agli accertamenti antielusivi non fondati sull’art. 37-bis. Non conosco precedenti (ad es. sentenze di commissioni), ma sono grato sin d’ora a chi vorrà segnalarli.

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