Frode fiscale: come spiegare il pasticcio delle "doppie franchigie"?

Sembra non essere stato notato, un aspetto abbastanza sconcertante della norma sulla frode fiscale c.d. "Salvaberlusconi". In quest'altro post avevamo commentato le finalità , condivisibili o meno, di salvaguardare errori percentualmente minimi rispetto alle dimensioni aziendali. Questo e' del tutto ragionevole per alcune questioni di routine, connesse a equivoci o negligenze nella classificazione di poste reddituali in assoluto rilevanti, ma percentualmente trascurabili rispetto alle dimensioni della dichiarazione dei redditi societaria; si può discutere e giustamente il fatto quotidiano fa rilevare che in altri paesi esistono solo soglie "assolute", ma perchè lì si risponde solo per ricchezza dolosamente non registrata, mentre da noi continua ad aleggiare il rischio penale per le contestazioni interpretative. Nessuno sembra però essersi accorto che queste esigenze erano già salvaguardate da apposte franchigie gia' previste nell'art.3 e 4 della legge specifica sui reati tributari, parzialmente modificati dal provvedimento approvato in cdm ma con le loro rispettive franchigie ancora vive e vitali. Mi ero figurato che il famigerato articolo 19 bis mettesse a fattor comune tutte le franchigie delle "manette agli evasori" , prendendo il posto di quelle in precedenza contenute in singoli articoli, almeno a proposito delle franchigie in percentuale al giro d'affari. Guardando il testo pubblicato è invece venuta fuori una sconcertante "doppia franchigia" dove le precedenti (introdotte quasi 15 anni or sono addirittura da Visco) rimanevano vive e vegete, sovrapponendosi alla nuova franchigia percentuale introdotta dalla "norma fantasma" (o meglio "orfana di padre"). Le cui giustificazioni tecniche a questo punto si indeboliscono ' ulteriormente, visto che l'esigenza di esimenti per importi minimi era gia' fronteggiata dalle disposizioni specifiche. Questa "doppia franchigia" diventa davvero una sovrapposizione ingiustificata, di difficile lettura. Riponiamoci quindi la domanda se è un pasticcio, un favore o un gesto simbolico. Continuo a escludere decisamente il favore, che si fa solo quando ha qualche possibilita' di portarlo a casa, cosa qui politicamente impossibile dall'inizio, se ne sarebbe accorto pure un cieco. Mi frulla in mente il possibile gesto simbolico, in cui si sa bene di non poter conseguire il risultato del favore, ma si vuole dimostrare alla controparte di essersi impegnati, avere fatto il possibile. Potrebbe essere un modo per salvare le apparenze, dicendo "vedi io ci ho provato, ma ti rendi conto tu stesso che non era possbile". Però mi sembra un pò fantapolitica e un pò presa in giro. Quindi torna buona la prima spiegazione, cioe' il pasticcio, che pero'  diventa grottesco con queste doppie franchigie costituenti il duplicato l'una dell'altra. Dicevo che la materia tributaria è diventata un incubo in quanto nessuno decide e si amministra per legge: anche sulla capacità di legiferare, in questa disgraziata materia, comincio ad avere seri dubbi. E' un riflesso di quella morte del ragionamento, che si estende dagli studiosi alla società, di cui parlavo al par.4.3 di questo libro online. 

0
0
0
s2smodern